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Sez. 1, Sentenza n. 3222 del 01/04/1994 (Rv. 486041 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Sentenza di omologazione - Appello | Omologazione - Pronuncia alle condizioni previste nella proposta di concordato - Assuntore e garante del concordato - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486041-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Omologazione (giudizio di) - Sentenza di omologazione - Appello

L'interesse ad impugnare ha come indefettibile presupposto la soccombenza, almeno parziale, nel precedente grado di giudizio della parte che, mediante la proposizione del gravame, chiede la riforma della pronuncia impugnata. Pertanto, è da escludere che possa considerarsi soccombente nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare - con conseguente interesse ad impugnare - l'assuntore e garante del concordato medesimo, ove l'omologazione sia stata pronunciata alle condizioni specificamente previste nella proposta di concordato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)