Sez. U - , Ordinanza n. 13062 del 26/04/2022 (Rv. 664572 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Controversie sul rilascio o diniego del titolo di viaggio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al rilascio, al diniego o al ritiro del titolo di viaggio del cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, rientrano nella materia peculiare dei passaporti, e dei titoli equipollenti o assimilabili, e sono, pertanto, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in presenza di una commistione tra posizioni soggettive d'interesse legittimo e di diritto soggettivo che il legislatore ha deciso di assegnare al giudice amministrativo.
Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 24, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. U
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)