Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 86 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6119
- Processo penale
- Istruzione formale
- Atti a cui possono assistere i difensori
- Cod. proc. pen., art. 304 bis
- Non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309
- Questione gia decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Essendo stata dichiarata, con la sent. 63 del 1972, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 C.P.P., va dichiarata manifestamente infondata, in quanto proposta nei confronti di una norma che ha già cessato di avere efficacia, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con ordinanza 18 novembre 1970 del Tribunale di Venezia, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e dell'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.
Norme impugnate
- art. 309 codice di procedura penale del 1930
- art. 304-bis codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Naccari Emilio, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 18 novembre 1970, il tribunale di Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, in relazione all'art. 309 dello stesso codice, non prevede l'assistenza del difensore nella ispezione domiciliare, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e all'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., e dell'art. 304 ter cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;
che quindi, per effetto di tale sentenza, anche la norma impugnata nel presente giudizio ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, nella parte - già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 - in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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