Sez. 1, Sentenza n. 731 del 31/01/1981 (Rv. 411208 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DIVERSA DAL DEBITORE INGIUNTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL NOTIFICATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DIVERSA DAL DEBITORE INGIUNTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL NOTIFICATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale e stato emesso non e idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualita di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando non sussista alcun dubbio sull'effettiva diversa identita del debitore ingiunto, alla stregua degli stessi dati forniti dal decreto, eventualmente integrati con quelli emergenti dal ricorso, sicche possa con certezza escludersi che il provvedimento sia suscettibile di acquistare autorita di giudicato contro detto destinatario. In caso contrario ed in specie, in ipotesi di omonimia, ove non solo le risultanze dei precisati Atti processuali ma altresi i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi alla residenza o domicilio non siano sufficienti a superare la confusione e dimostrare l'estraneita del destinatario all'azionato rapporto obbligatorio, deve invece riconoscersi quella qualita e quella legittimazione all'opposizione, atteso che il riscontro dell'errore postula un esame del fatto costitutivo del credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)