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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)