Sez. 4, Sentenza n. 12725 del 28/02/2025 Cc. (dep. 02/04/2025) Rv. 287950-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Gravità indiziaria non esclusa in fase cautelare e mancato accertamento dell'adozione della misura in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - Disciplina di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui la sussistenza di gravità indiziaria posta a fondamento della limitazione della libertà personale non sia stata esclusa in fase cautelare e non sia stato accertato, in via definitiva, che la misura risulti adottata in difetto delle condizioni di cui agli artt.
273 e 280 cod. proc. pen., non rilevando che l'assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata in esito di giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura, posto che tale evenienza, correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, è del tutto fisiologica. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che il giudice della riparazione incontra, in tal caso, il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)