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Sez. 5, Sentenza n. 5178 del 12/12/2017 Ud. (dep. 02/02/2018) Rv. 272443 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | False dichiarazioni in sede di rogito notarile - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Fattispecie - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272443-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate. (In motivazione, la Corte ha precisato che il privato, in tale ipotesi, ha l'obbligo di dire il vero, mentre il notaio rogante non ha alcun obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni della parte privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)