Sez. U, Sentenza n. 1165 del 11/04/1969 (Rv. 339745 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONSERVAZIONE ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 559, DEL 1966 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONSERVAZIONE ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 559, DEL 1966 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 13 luglio 1966, n. 559, portante il nuovo ordinamento dell' istituto poligrafico dello stato, va affermata la natura di ente pubblico economico dell' istituto medesimo, essendo rimaste sostanzialmente immutate la sua struttura e le sue caratteristiche, cosicche le controversie di lavoro e di impiego tra detto istituto ed i suoi dipendenti sono devolute al giudice ordinario, a norma dell'art. 429 n. 3 cod.proc.civ.. (V. 1543-68, mass. N. 333253 1025-65 321-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559 art. 3, Legge 13/07/1966 num. 559 art. 24, Legge 13/07/1966 num. 559 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)