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Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 23/04/1969 (Rv. 339945 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - FORMA - ISTANZA FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMPORTAMENTI SUCCESSIVI DELLA PARTE - UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339945-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - FORMA - ISTANZA FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMPORTAMENTI SUCCESSIVI DELLA PARTE - UTILIZZABILITA - ESCLUSIONE.*

La proposizione di una domanda in giudizio non richiede un'istanza formale, essendo sufficiente che la pretesa risulti implicitamente dalle deduzioni e richieste di parte. Quando, come per la domanda riconvenzionale, e indicato l'atto nel quale la domanda deve proporsi, il giudice e tenuto ad accertare che la domanda sia realmente contenuta in tale atto, cioe che in questo sia posta in modo inequivoco la pretesa della parte di ottenere un provvedimento positivo del giudice, per la realizzazione di un interesse che deve essere diverso da quello relativo al rigetto della domanda principale e questo deve superare. E poiche in questa indagine relativa a dichiarazione processuale il giudice non deve ricercare l'interna volonta del deducente, ma deve attenersi al significato che la dichiarazione obiettivamente assume nelle concrete circostanze e col quale essa e ricevuta dagli altri soggetti del processo, deve ritenersi che in tale indagine il giudice non possa utilizzare, come mezzi interpretativi della dichiarazione processuale, i comportamenti successivi della parte medesima. (V. 3537-68, mass. N. 336709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)