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Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1979 (Rv. 396142 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396142-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Agli effetti dell'interruzione della prescrizione e valido ogni atto che manifesti comunque la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento di tale efficacia dell'atto e indagine di mero fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)