Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1979 (Rv. 396142 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Agli effetti dell'interruzione della prescrizione e valido ogni atto che manifesti comunque la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento di tale efficacia dell'atto e indagine di mero fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)