Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 158 del 1980
Massime (1)
Massima n. 16302
- Locazione di immobili urbani
- Contratti non soggetti a proroga, in corso alla data del 30 luglio 1978
- Assunta disparità di trattamento in tema di recesso
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata (anche se in riferimento al solo art. 59) e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 22/1980 e O. nn. 88/1980 e 130/1980.
Norme impugnate
- art. 59 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 30, comma 8, legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio, soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge citata;
che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
punto 3
Considerato che detta censura è stata già respinta con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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