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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19302 del 19/07/2018 (Rv. 649904 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649904-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la legittimazione del socio ad agire ex art. 2033 c.c. per crediti della società, sciolta senza essere messa in liquidazione, non menzionati nell'atto di scioglimento, pur contenente la delega ad un socio per la riscossione di eventuali sopravvenienze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)