Sez. 2, Sentenza n. 17 del 06/01/1982 (Rv. 417702 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO CON DOMANDA PRINCIPALE ESORBITANTE DAI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE, MA INVESTITO ANCHE DELLA COGNIZIONE DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE RISERVATA PER MATERIA ALLA COGNIZIONE DEL PRETORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO AD OPERA DEL PRETORE PER LA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO CON DOMANDA PRINCIPALE ESORBITANTE DAI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE, MA INVESTITO ANCHE DELLA COGNIZIONE DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE RISERVATA PER MATERIA ALLA COGNIZIONE DEL PRETORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO AD OPERA DEL PRETORE PER LA SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il tribunale, adito con domanda principale esorbitante dai limiti della Competenza per valore del pretore, ed a fronte di una domanda riconvenzionale riservata per materia alla cognizione di quest'ultimo (nella specie, inerente a rapporto di lavoro subordinato), dichiari la propria incompetenza sull'intera controversia, il pretore medesimo non può richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, per far valere l'Obbligo del tribunale di separare i giudizi, trattenendo quello sulla domanda principale, atteso che tale regolamento d'ufficio, esperibile con esclusivo riguardo a questioni di Competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabili, non può investire l'errore del giudice "a quo" nello spogliarsi di una causa a lui riservata per valore, il quale è denunciabile solo dalle parti in Sede d'impugnazione della relativa pronuncia. (V 4095/78, mass n 393711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)