Sez. L, Sentenza n. 55 del 07/01/1982 (Rv. 417740 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DIRITTO RELATIVO DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE DECEDUTO SENZA AVER MATURATO LA PENSIONE - ESCLUSIONE EX ARTT 27 DELL'ALLEGATO A DEL R.D. N. 148 DEL 1931, E 15 E 16 DEL REGOLAMENTO EX R.D. N. 1538 DEL 1920 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA DI INFONDATEZZA EX SENT. N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DIRITTO RELATIVO DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE DECEDUTO SENZA AVER MATURATO LA PENSIONE - ESCLUSIONE EX ARTT 27 DELL'ALLEGATO A DEL R.D. N. 148 DEL 1931, E 15 E 16 DEL REGOLAMENTO EX R.D. N. 1538 DEL 1920 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA DI INFONDATEZZA EX SENT. N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Le sentenze della Corte costituzionale che rigettano l'eccezione d'incostituzionalità di una disposizione di legge danno origine ad un giudicato, con effetti limitati alle parti del processo a quo, che ha un contenuto anche implicito, non limitato alle questioni processuali, che si estende alla questione della applicabilità alla controversia, oggetto del giudizio principale, della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, giacché la soluzione negativa di detta questione renderebbe priva di Rilevanza, ancor prima che infondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata. Pertanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 21 maggio 1975 nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e degli artt. 15 e 16 del regolamento approvato con R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, riguardante l'esclusione degli eredi del dipendente, deceduto senza aver maturato la pensione, dal diritto a conseguire l'indennità di buonuscita, ha affermato, sia pure implicitamente e con efficacia inter partes, l'applicabilità alla controversia del giudizio principale delle norme suindicate, e non altre, senza che siano ipotizzabili norme diverse concorrenti in base al principio di specialità, giacché questo, previsto per la materia penale, non costituisce un principio generale dell'ordinamento. (V 2459/81, mass n 413238; (V 2069/66, mass n 324025).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)