Sez. 2, Sentenza n. 33074 del 14/07/2016 Cc. (dep. 28/07/2016) Rv. 267459 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Riciclaggio - "Autoriciclaggio" - Versamento del profitto di furto su carta prepagata intestata all'autore del reato presupposto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter, Cod. Civ. art. 2082, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)