Sez. 1 - , Ordinanza n. 16701 del 05/08/2020 (Rv. 658611 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Produzione del compromesso in originale o copia autentica - Presupposto processuale - Configurabilità- Conseguenze- Produzione nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità- Esclusione- Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE
In tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968) e dall'art. 839 c.p.c., configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in mancanza della produzione del compromesso aveva ritenuto sufficiente il richiamo ai ricorsi proposti ex art. 839 c.p.c. ove si dava atto della produzione di copia conforme dei contratti di vendita stipulati tra le parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 3, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 4, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)