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Sez. 5 - , Sentenza n. 8246 del 04/04/2018 (Rv. 647681 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamenti cd. a tavolino - Processo verbale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647681-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)