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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)

Testo in vigore al

Art. 48 L

Disposizioni comuni per la retrocessione totale
e per quella parziale

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)

2. Avverso la stima, e' proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)

3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)

Capo XI. L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R) L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)

2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)

3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)

4.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)

Art. 50 (L-R) Indennita' per l'occupazione

1. Nel caso di occupazione di un area, e' dovuta al proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)

2.

3. Contro la determinazione della commissione, e' proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L)

Titolo III. Disposizioni particolari

Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)

2.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)

4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari. (L)

Titolo IV. Disposizioni sulla tutela giurisdizionale

Art. 53 (L) Disposizioni processuali

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)

Art. 54 (L) Opposizioni alla stima

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. (L)

2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) 3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di citazione notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)

Titolo V. Norme finali e transitorie

Art. 55 (L) Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1997. (L)

Art. 56 (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione

1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)

Art. 57 (L) Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se e' stato gia' apposto su un bene un vincolo preordinato all'esproprio, ovvero se gia' vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse. (L)

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

Art. 58 (L) Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati:

  1. 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

  3. 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

  4. 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

  5. 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;

  6. 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;

  7. 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;

  8. 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;

  9. 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

  10. 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;

  11. 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;

  12. 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;

  13. 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;

  14. 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

  15. 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

  16. 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;

  17. 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;

  18. 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;

  19. 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;

  20. 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;

  21. 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;

  22. 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;

  23. 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;

  24. 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;

  25. 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;

  26. 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;

  27. 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

  28. 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;

  29. 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;

  30. 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;

  31. 31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407;

  32. 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;

  33. 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;

  34. 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

  35. 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;

  36. 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;

  37. 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;

  38. 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;

  39. 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;

  40. 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;

  41. 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;

  42. 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;

  43. 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;

  44. 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;

  45. 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;

  46. 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;

  47. 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;

  48. 48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;

  49. 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;

  50. 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;

  51. 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

  52. 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;

  53. 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

  54. 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;

  55. 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

  56. 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;

  57. 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;

  58. 58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;

  59. 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;

  60. 60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

  61. 61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;

  62. 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

  63. 63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154;

  64. 64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

  65. 65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
    1598;

  66. 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;

  67. 67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;

  68. 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;

  69. 69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

  70. 70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;

  71. 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;

  72. 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;

  73. 73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

  74. 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;

  75. 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;

  76. 76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;

  77. 77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;

  78. 78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

  79. 79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;

  80. 80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

  81. 81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;

  82. 82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;

  83. 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 1o ottobre 1969, n. 739;

  84. 84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;

  85. 85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

  86. 86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;

  87. 87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;

  88. 88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;

  89. 89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

  90. 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;

  91. 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;

  92. 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;

  93. 93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

  94. 94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

  95. 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;

  96. 96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;

  97. 97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;

  98. 98) l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

  99. 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

  100. 100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1o giugno 1971, n. 291;

  101. 101) l'articolo 1-ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;

  102. 102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

  103. 103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

  104. 104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

  105. 105) l'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;

  106. 106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;

  107. 107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

  108. 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

  109. 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

  110. 110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978, n. 988;

  111. 111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;

  112. 112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

  113. 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;

  114. 114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

  115. 115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;

  116. 116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio;

  117. 117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;

  118. 118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;

  119. 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;

  120. 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;

  121. 121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

  122. 122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

  123. 123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;

  124. 124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;

  125. 125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;

  126. 126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;

  127. 127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

  128. 128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

  129. 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio;

  130. 130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;

  131. 131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

  132. 132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;

  133. 133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

  134. 134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

  135. 135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

  136. 136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  137. 137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

  138. 138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  139. 139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;

  140. 140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;

  141. 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilita' o di indifferibilita' e urgenza, all'esproprio o all'occupazione d'urgenza, nonche' quelle riguardanti la determinazione dell'indennita' di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

Art. 59 Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Castelli
A V V E R T E N Z A