Sez. T, Ordinanza n. 17467 del 02/06/2026 (Rv. 678801-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Vizio di infrapetizione - Provvedimento ordinatorio del processo - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Mancata adozione - Ricorso per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)