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Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218069 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Comunicazione in forma scritta - Deposito degli atti nelle forme di legge - Momento consumativo del reato - Successive false dichiarazioni di conferma - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218069-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il delitto di false comunicazioni sociali è reato istantaneo; pertanto, quando la comunicazione assume forma scritta, esso si consuma nel momento in cui i documenti che la incorporano sono depositati ai sensi di legge, con la conseguenza che successive dichiarazioni di conferma della comunicazione falsa non integrano nuova violazione della medesima disposizione di legge, né, tantomeno, rilevano agli effetti della continuazione o della permanenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)