Sez. U, Sentenza n. 6218 del 30/04/1983 Ud. (dep. 04/07/1983) Rv. 159724 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ACQUISTO E DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ DI DROGA PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - CONFIGURABILITÀ DELLA ESIMENTE - FONDAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ACQUISTO E DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ DI DROGA PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - CONFIGURABILITÀ DELLA ESIMENTE - FONDAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
La causa di non punibilità prevista nell'art. 80 della legge 685 del 1975, con riguardo all'ipotesi di acquisto o detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo di farne uso personale non terapeutico, costituisce una eccezione alla disciplina generale che regola la materia e trova il suo fondamento nella comprensione del legislatore per la particolare situazione dei singoli che assumono la droga e nella considerazione che tale acquisto o detenzione non rappresenti un pericolo per la collettività sociale, in quanto la droga non è destinata ad essere ceduta a terzi e, per la sua modica quantità, può essere consumata dallo stesso detentore in un ambito temporale assai ristretto. L'esimente di cui al citato art. 80, pertanto, è applicabile esclusivamente nei confronti di colui che acquisti o detenga la droga per farne uso personale. (nella specie si è esclusa la configurabilità della esimente in una ipotesi nella quale la droga era stata offerta a terze persone a titolo di "provocazione e di scandalo per sollecitare la soluzione del problema della droga in Sede politica e legislativa").*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)