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Sez. 6, Sentenza n. 47307 del 27/09/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268129 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Reato di impedito controllo - Elemento materiale - Condotta attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo dei soci - Necessità.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268129-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 cod. civ., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l'amministratore si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)