Sez. 6, Sentenza n. 47307 del 27/09/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268129 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Reato di impedito controllo - Elemento materiale - Condotta attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo dei soci - Necessità.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 cod. civ., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l'amministratore si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)