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Sez. 1, Ordinanza n. 29025 del 03/11/2025 (Rv. 676231-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di intermediazione mobiliare - Appartenenza alla categoria di operatore qualificato - Condizioni - Dichiarazione di appartenenza espressa dal soggetto interessato, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB n. 11522 del 1998 - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio.
Stato
decisa il 2025-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676231-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta, rilasciata dall'investitore, ex art. 31, comma 2, reg. CONSOB, n. 11522 del 1998, di appartenere alla categoria dell'operatore qualificato costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria, che vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione giĆ  in possesso dell'intermediario.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)