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Sez. 1, Sentenza n. 18357 del 27/08/2014 (Rv. 631934 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Esecuzione della condanna - Successiva riforma della sentenza in sede di regolamento necessario di competenza - Rimborso - Condizioni e modalità.
Stato
decisa il 2014-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631934-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

La parte che abbia dato esecuzione alla propria condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata con sentenza successivamente cassata in sede di regolamento necessario di competenza, può ottenere il rimborso di quanto versato, proponendo la relativa domanda in un separato giudizio qualora il processo non sia stato riassunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)