Sez. U, Sentenza n. 1562 del 26/04/1977 (Rv. 385272 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSOCIAZIONI E COMUNANZE AGRARIE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSOCIAZIONI E COMUNANZE AGRARIE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Le associazioni e comunanze agrarie costituite ai sensi della legge 4 agosto 1894, n 397, esercitando attivita prevalentemente dirette alla gestione di un patrimonio collettivo e alla produzione secondo criteri economici e mediante operazioni di libero mercato, costituiscono enti pubblici economici, con la conseguenza che le controversie concernenti rapporti di impiego dei loro dipendenti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 2544/75, mass n 376471; (Conf 1577/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/1894 num. 397
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)