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Sez. 1, Sentenza n. 755 del 18/04/1962 (Rv. 251199 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA VENDITA EX ART 108, TERZO COMMA LF - NATURA - NON IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251199-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA VENDITA EX ART 108, TERZO COMMA LF - NATURA - NON IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE.*

Il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del provvedimento di sospensione della vendita di un bene immobile del fallimento, emanato dal giudice delegato a norma dell'art 108 comma terzo legge fallimentare, non avendo natura decisoria, non e sostanzialmente equiparabile ad una sentenza, eppero non e impugnabile mediante ricorso per Cassazione, a sensi dell'art 111 della Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)