diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2546 del 22/05/1978 (Rv. 391890 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - DISTINZIONE - INSUSSISTENZA DEGLI ESTREMI RICHIESTI PER LA MISURA CAUTELARE - PRECLUSIONE DELLA SECONDA FASE - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA PROPOSTA DA UN MERO DETENTORE A TUTELA DEL POSSESSO DI UN IMMOBILE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE EX ART 1171 COD CIV - FASE CAUTELARE - INAMMISSIBILITA - PASSAGGIO ALLA FASE DI MERITO - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLA NUOVA OPERA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1978-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391890-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE CAUTELARE E FASE DI MERITO - DISTINZIONE - INSUSSISTENZA DEGLI ESTREMI RICHIESTI PER LA MISURA CAUTELARE - PRECLUSIONE DELLA SECONDA FASE - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA PROPOSTA DA UN MERO DETENTORE A TUTELA DEL POSSESSO DI UN IMMOBILE - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE EX ART 1171 COD CIV - FASE CAUTELARE - INAMMISSIBILITA - PASSAGGIO ALLA FASE DI MERITO - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLA NUOVA OPERA - PRESUPPOSTI.*

Nel procedimento relativo alle azioni di nunciazione le due fasi, quella cautelare e quella di merito, avente ad oggetto un giudizio di natura petitoria o possessoria, hanno carattere e funzione indipendente, per cui la seconda fase, diretta ad un accertamento definitivo, prescinde dalla esistenza o meno dagli estremi richiesti per la misura cautelare e non ne resta preclusa in caso di negazione di essa. Pertanto, nel caso di denuncia di nuova opera proposta da un mero detentore a tutela del possesso di un immobile, la carenza di legittimazione ex art 1171 cod civ di tale soggetto, mentre deve portare alla negazione della richiesta misura cautelare e, quindi, alla illegittimita di essa se concessa, non impedisce il passaggio alla fase di merito, per la cui legittimazione sono valevoli le regole proprie alla natura dell'Azione proposta, con la conseguenza che e legittimo l'ordine di demolizione della nuova opera emessa in accoglimento della domanda di reintegrazione nella detenzione dello immobile, nella fase di merito, ove la tutela possessoria ex art 1168, secondo comma, cod civ si estende anche al mero detentore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)