diritto.io

Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 165 Rilascio di copie, gli estratti o di certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione possono essere chiesti, da chiunque vi abbia interesse, copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico del richiedente.

2. Il rilascio puo' essere consentito dal giudice istruttore, dal pretore o dal pubblico ministero che procede all'istruzione e, dopo che questa e' chiusa con sentenza che dichiara non doversi precedere, dal giudice istruttore o dal pretore. Durante il giudizio o dopo la sua definizione il rilascio puo' essere consentito dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore.

3. Il rilascio predetto non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito nell'articolo precedente.

4. Se si tratta di scrittura sequestrata, si osservano le disposizioni dell'articolo 343.

Capo V. Delle notificazioni

Art. 166 Organo e forme delle notificazioni

1. La notificazione di un atto, salvo che sia disposto altrimenti, e' eseguita, per ordine del giudice o del pubblico ministero o a richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. L'atto e' rimesso all'ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve notificarsi.

3. Fuori dei casi eccettuati dalla legge, l'atto deve essere notificato per intero.

4. Gli avvisi che in qualsiasi stato e grado del procedimento sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel processo verbale.

5. Qualora si tratti di un mandato o di un ordine di comparizione, ovvero di un decreto di citazione che non sia diretto alla presentazione in giudizio dell'imputato o delle altre parti, il giudice o il pubblico ministero puo' disporne la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto, insieme ad un numero a copie uguale a quello delle persone alle quali deve essere notificato, e' rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti, il quale e' tenuto ad osservare le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 167 Modi della notificazione

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite mediante consegna di una copia dell'atto in ufficio al segretario del procuratore del Re o del procuratore generale. Le comunicazioni di atti o provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura del cancelliere nello stesso modo; il cancelliere fa annotazione, nell'originale dell'atto, dell'eseguita consegna e della data in cui questa e' avvenuta.

2. Le notificazioni alla parte civile si eseguono nel domicilio indicato nella dichiarazione di costituzione.

3. La prima notificazione al responsabile civile citato e' eseguita nelle forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. Se si tratta di persona che non abbia il libero esercizio dei suoi diritti, di persona giuridica o di pubblica Amministrazione, la notificazione si esegue con le forme stabilite dalle leggi di procedura civile.

4. Dopo la notificazione della citazione o nella dichiarazione di intervento volontario, il responsabile civile deve dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

5. Le notificazioni alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si eseguono con le forme stabilite per il responsabile civile.

Art. 168 Notificazioni all'imputato detenuto

1. Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona.

2. Questa disposizione si applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che e' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza.47

Art. 169 Prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere lo originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta, notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

4. La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

5. Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sorto idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del Comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, dei Comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.64

Art. 170 Notificazioni all'imputato irreperibile

1. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione e' stata da lui richiesta.

2. Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

3. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

4. Il decreto di irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 171 Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato

1. Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dello imputato, se questi non e' detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione e' fatta menzione nel processo verbale.

2. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della dimessione ha obbligo di fare la dichiarazione o la elezione di domicilio prevedute dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione e' ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'art. 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'Autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o dimessione.

3. Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente con dichiarazione raccolta a processo verbale. La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attivita' professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finche' questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti.

4. Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio prevedute da questo articolo, si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

Art. 173 Notificazioni all'imputato latitante, evaso o renitente

1. Le notificazioni all'imputato latitante od evaso ovvero che senza un legittimo impedimento non si e' presentato per l'interrogatorio si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, a' termini del primo capoverso dell'articolo 170. Il giudice o il pubblico ministero nomina un difensore all'imputato che ne e' privo.30

Art. 174 Notificazioni all'imputato in servizio militare

1. Quando l'imputato e' un militare in servizio attivo, o una persona a questo equiparata, la notificazione e' fatta nel luogo in cui egli risiede per ragione del suo servizio mediante consegna personale, o quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia all'ufficio del comandante da cui dipende.

2. Se il militare e' detenuto, ovvero se e' latitante od evaso o non si e' presentato per l'interrogatorio senza un legittimo impedimento, le notificazioni si eseguono nel modo prescritto per gli imputati non militari che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 175 Notificazioni ad altre persone

1. Le notificazioni a persone diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono eseguite secondo le norme dell'articolo 169, tutte le volte che non sia possibile la consegna personale. Se neppure in quel modo e' possibile la notificazione, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal podesta' un certificato attestante che e' ignoto il recapito della persona, ovvero se ne e' il caso che essa e' morta o assente dal Regno.

Art. 176 Relazione di notificazione

1. Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni scrive, in fine dell'atto da restituire al richiedente e di ciascuna copia notificata, la relazione in cui indica le ricerche fatte, le generalita' della persona alla quale ha consegnato la copia e la data della consegna. La relazione e' sottoscritta dall'ufficiale che ha eseguito la notificazione.

2. La relazione fa fede sino a impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che esegui' la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza.

3. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'atto restituito, fanno fede per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia a lui notificata.

4. Se la legge non dispone altrimenti, la notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

5. Quando la notificazione e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero, l'atto restituito, la relazione di irreperibilita', il certificato del podesta' e gli altri documenti sono uniti agli atti del procedimento.

Art. 177 Estensione territoriale delle regole sulle notificazioni

1. In mancanza di speciali disposizioni le regole stabilite per le notificazioni nel Regno si osservano anche per quelle che occorre eseguire nelle colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e nei territori esteri in cui si esercita la giurisdizione italiana.

Art. 177-bis Notificazione all'imputato all'estero

1. Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede.
Questa formalita' non sospende ne' ritarda il procedimento.27

2. Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.33

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 178 Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari.

Art. 179 Nullita' delle notificazioni

1. La notificazione e' nulla se l'atto e' stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi e' incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non e' stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.

Capo VI. Dei termini

Art. 180 Regole generali

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini a giorni, a mesi e ad anni si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Nel computo dei termini non si comprende l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; l'ultima ora o l'ultimo giorno del termine e' in questo computato, se la legge non dispone altrimenti.

5. Quando e' prefisso soltanto il momento finale del termine, le unita' di tempo stabilite per il termine stesso si computano intere e libere.

Art. 181 Scadenza speciale dei termini

1. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.

Art. 182 Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini

1. I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.

2. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero procedente.

Art. 183 Prolungamento dei termini di comparizione

1. Per l'imputato la cui residenza, risultante dagli atti o indicata a norma dell'articolo 171, e' fuori del Comune nel quale ha sede il giudice o il pubblico ministero procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento non puo' essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del Comune predetto.

2. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dal magistrato.

3. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'Autorita' giudiziaria emette ordine o invito di presentazione.

Art. 183-bis Restituzione in termini - Effetti della restituzione

1. Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore; ma la restituzione non puo' essere conceduta piu' di una volta per ciascuna parte nel corso del procedimento.

2. L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Non si puo' concedere restituzione nel termine per presentare la detta istanza.

3. Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione di essa. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, e' competente a concedere la restituzione il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione; in tal caso la restituzione puo' essere conceduta soltanto per proporre l'impugnazione.
L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione
.