Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 10 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22077
- Pena
- Pene detentive brevi
- Sanzioni sostitutive
- In particolare, libertà controllata
- Inapplicabilità ai reati militari
- Soggetti già militari all'epoca della commissione del reato ma non più tali al momento della condanna
- Asserita disparità di trattamento
- Preteso contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
- Modalità esecutive della misura della libertà controllata
- Irrilevanza della questione
- Esclusione della applicabilità della generalità delle sanzioni sostitutive ai reati militari
- Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima
- Inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità, in quanto l'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 284 del 1995, mentre la questione, in relazione all'art. 56 della medesima legge, non è rilevante, riferendosi la norma alle sole modalità esecutive della libertà controllata. red.: A. Greco
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale militare nei confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (in particolare, della libertà controllata) relativamente ai reati previsti dalla legge penale militare, commessi da militari e giudicati dall'autorità giudiziaria militare, anche in relazione a soggetti già militari all'epoca della commissione del reato ma non più tali all'atto del giudizio e della condanna;
che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che, in effetti, l'unico precetto coinvolto nella denuncia d'illegittimità è l'art. 53 della legge n. 689 del 1981, riguardante la sostituzione delle pene detentive brevi (e, quindi, pure della libertà controllata), riferendosi l'art. 56 alle sole modalità esecutive di tale ultima misura;
che, con sentenza n. 284 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principii di cui in motivazione";
che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte le sanzioni sostitutive e, dunque, anche alla libertà controllata: v. n. 6 del Considerato in diritto) è, a fortiori, riferibile ai soggetti già militari all'epoca della commissione del reato ma non più militari all'atto del giudizio e della condanna, nei confronti dei quali - come del resto rileva lo stesso giudice rimettente - neppure si pongono quei problemi di adattamento delle modalità di esecuzione delle varie sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n. 284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore;
che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze