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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 55 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:55
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10228

  • Tributi locali
  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Ricorso del contribuente avverso l'accertamento dell'ufficio
  • Reiezione
  • Applicazione di una soprattassa di valore doppio rispetto a quella stabilita per chi non impugni l'accertamento
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 24.
  • Cost., artt. 24, 53, comma primo.
Leggi la massima
L'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente in giudizio non viola il diritto di difesa, leso solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione, né il diritto alla tutela giurisdizionale che non è così assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili o dilatori. Inoltre le prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio non rientrano nell'ambito di applicazione del principio della capacità contributiva in quanto non assolvono alle finalità proprie dei tributi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 53, comma primo, Cost. - dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente, qualora il ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio venga respinto e, nella parte in cui, ai fini dell'applicazione della soprattassa stessa, commisurata all'ammontare dell'imposta, non tiene conto del fenomeno inflattivo). - cfr. Sent. n. 69/1964. - " Sent. n. 109/1973. - v. Sent. n. 239/1983.

Norme impugnate

  • art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n.985 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione del Comune di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 ottobre 1976 (pervenuta il 16 novembre 1983) la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 - Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella parte in cui prevede una soprattassa di valore doppio nei confronti del contribuente che proponga ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio (qualora il ricorso venga respinto), rispetto alla soprattassa stabilita per chi non impugni detto accertamento, per contrasto con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; che la norma viene inoltre censurata in quanto la prescrizione della soprattassa contrasterebbe con il principio della capacità contributiva perché, commisurata all'imposta, non tiene conto della diminuzione del valore della moneta per effetto dell'inflazione, così violando l'art. 53, primo comma, Cost.; che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedendo una dichiarazione di infondatezza;
punto 2
Considerato che, in relazione al primo profilo, va ribadito che il diritto di cui all'art. 24 Cost. viene leso solo se esso risulti di difficile o impossibile esplicazione; e non contrasta con il precetto costituzionale la norma che preveda l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico della parte soccombente, non essendo il diritto alla tutela giurisdizionale così assoluto ed incondizionato da consentire scopi sterili e dilatori (sentenza n. 69 del 1964); che, poi, in riferimento al dedotto contrasto con l'art.53, primo comma, Cost., in quanto la norma non tiene conto del fenomeno inflattivo, va tenuta ferma l'inapplicabilità del principio della capacità contributiva alle prestazioni pecuniarie previste a titolo sanzionatorio, che non assolvono, pertanto, alle finalità proprie dei tributi (sentenza n.109 del 1973); che, peraltro, ove fosse in contestazione la più generale incidenza del fenomeno inflattivo nella determinazione dell'Invim il Collegio rimettente ha omesso l'impugnazione delle relative norme regolatrici (sul punto, comunque, sentenza n. 239 del 1983);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.24 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53, primo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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