Sez. 3, Ordinanza n. 5156 del 06/03/2026 (Rv. 678218-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL
FASCICOLO DI UFFICIO Avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Circostanza emergente dalla procura alle liti del ricorso per cassazione - Onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Sussistenza - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'onere del ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relata di notifica, sorge anche quando la circostanza dell'avvenuta notificazione emerga non dal ricorso ma dalla relativa procura alle liti, operando, anche in tal caso il principio di autoresponsabilità, che costituisce il criterio regolatore del riparto degli oneri probatori sul punto.
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)