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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 177

1. Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 178

1. Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purche' le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; ne' alle farmacie, purche' la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 179

1. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nel pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta; « contiene alcole in quantita' superiore al 21 per cento del volume ».

Art. 180

1. I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

2. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicato nell'articolo 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181

1. Non e' permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne' farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 182

1. Le autorita' di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facolta' di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

2. Il prelevamento dei campioni e' limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorita' richiedente.

3. Una di tali bottiglie e' inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini o l'altra e' conservata ad eventuale disposizione dell'autorita' giudiziaria.

4. I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 183

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, quando lo accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

Art. 185

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.

Art. 186

1. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187

1. Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188

1. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.

Art. 189

1. L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarra' chiuso.

2. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

3. L'autorita' locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

4. Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

Art. 191

1. Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purche' presenti preventivamente all'autorita' locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

  1. a) da quali fondi sia ricavato il vino;

  2. b) l'estensione dei medesimi;

  3. c) la quantita' media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita;

  4. d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

2. L'autorita' locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

3. Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

Art. 193

1. La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identita' non si applica alle case od istituti di cura.

2. I titolari di dette case sono pero' obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorita' di P. S. delle persone ricoverate.

3. S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, percio', bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.

Art. 194

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195

1. La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.

3. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

§ 16°. Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico