Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 141 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10340
- Registro (imposta di)
- Società
- Emissione di prestiti obbligazionari
- Tassazione
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa all. a).
- Cost., art. 76.
Leggi la massima
Spetta al giudice a quo, cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della questione sollevata alla stregua della normativa sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalità. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 7 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 che sottoponeva all'imposta di registro l'emissione di obbligazioni. Lo jus superveniens è costituito dal testo unico sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il quale, in osservanza della direttiva comunitaria cui fa rinvio l'art. 7 della citata legge di delega, ha eliminato la tassazione dell'e- missione di obbligazioni, con effetto anche per gli atti anterio- ri se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R., ossia dal 1^ luglio 1986).
Norme impugnate
- art. 4, lett. e) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
Parametri
- art. 76 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.4, lett. e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986 (reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;
che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del 1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta, chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens;
punto 2
Considerato che nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;
che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinché accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Brescia affinché riesamini la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a sé, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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