Sez. 6, Sentenza n. 11662 del 21/10/1987 Ud. (dep. 13/11/1987) Rv. 177063 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ALTRA UTILITÀ - SIGNIFICATO - FATTISPECIE: RITENUTA CONCUSSIONE A CARICO DI PRETORE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ALTRA UTILITÀ - SIGNIFICATO - FATTISPECIE: RITENUTA CONCUSSIONE A CARICO DI PRETORE.*
Nel delitto di concussione l'espressione "altra utilità" è di una tale ampiezza da comprendere qualsiasi bene che costituisca per la persona ("terzo") o per il pubblico ufficiale un vantaggio economico o personale, qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente valutabile: denaro, cosa mobile e persino un qualsiasi comportamento del soggetto passivo dal quale il terzo o il pubblico ufficiale ricavi un vantaggio. Sussiste dunque il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso l'esplicita minaccia di danno o sia deviata attraverso l'inganno posto in essere dal pubblico ufficiale, ma anche quando il privato sia indotto a tenere un certo comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. (nella specie i giudici di merito hanno ritenuto il delitto di concussione a carico di un pretore, dimostrando - attraverso un esame analitico dei singoli episodi e una serie di argomentazioni logiche e conseguenti sulla presenza, in ciascuno di essi, dell'abnormità dei provvedimenti adottati, dell'elemento dell'induzione e della conseguente dazione - come controversie di natura squisitamente civilistica, facilmente riconoscibile da un magistrato di lunga esperienza nelle medesime funzioni di pretore, fossero sussunte nell'ambito penale e come - mercè l'orchestrata presentazione di denunzie, querele e l'induzione a transigere, esplicitamente o implicitamente formulata sotto la coazione del procedimento penale e dei vari provvedimenti di coercizione - si conseguisse o si tentasse di conseguire il vantaggio della definizione della controversia civile, sempre con piena soddisfazione del denunziante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)