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Sez. 5, Sentenza n. 26449 del 04/11/2008 (Rv. 605517 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione dei beni artistici e culturali - Applicabilità - Condizioni - Certificato ex art. 13 d.lgs. n. 346 del 1990 - Allegazione alla denuncia di successione - Necessità - Successiva produzione - Termine triennale - Natura - Decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605517-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di imposte sulle successioni, il beneficio dell'esenzione per i beni di valore artistico e culturale deve essere concesso nel caso in cui il contribuente alleghi alla dichiarazione di successione il certificato di cui all'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, in mancanza, produca tale certificato entro il termine di tre anni, perché alla dichiarazione di successione alleghi la relativa istanza di rilascio; detto termine, non essendo espressamente previsto per legge come termine di decadenza, non può essere ritenuto tale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30 com. 6, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)