Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 194 del 1980
Massime (2)
Massima n. 15378
- Edilizia ed urbanistica
- Alloggi appartenenti agli iacp
- Cessione in proprietà
- Modalità e criteri di determinazione dei prezzi
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata con sent. n. 122/1980, la quale, anche se pronunciata sugli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è senz'altro riferibile anche all'art. 52 legge 5 agosto 1978, n. 457, di quelli sostanzialmente confermativo.
Norme impugnate
- art. 52 legge 5 agosto 1978, n. 457
- art. 27, comma 2, legge 8 agosto 1977, n. 513
- art. 28 legge 8 agosto 1977, n. 513
- art. 27, comma 1, legge 8 agosto 1977, n. 513
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 15379
- Edilizia ed urbanistica
- Alloggi appartenenti agli iacp
- Cessione in proprietà
- Abrogazione della precedente normativa statuente prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato
- Assunta violazione della garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La garanzia costituzionale di cui all'art. 47 Cost., segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettività. È da escludersi, pertanto, che l'art. 27, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 contrasti con l'art. 47 Cost., per avere abrogato la precedente normativa statuente prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 sollevata in riferimento all'art. 47 Cost.).
Norme impugnate
- art. 21, comma 1, legge 8 agosto 1977, n. 513
Parametri
- art. 47 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), promossi con ordinanze 11 aprile 1979 del tribunale di L'Aquila, 3 febbraio 1979 (n. 3 ordinanze) del tribunale di Teramo, 4 ottobre 1979 del tribunale di Milano, 19 ottobre 1979 della Corte d'appello di Firenze e 10 gennaio e 14 febbraio 1980 del tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 875, 890, 891, 892 e 900 del registro ordinanze 1979 e nn. 121, 506 e 507 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 124 e 249 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 47 della Costituzione, degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari;
punto 2
Considerato che, per quanto riguarda l'impugnativa per assunta violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità e i criteri di determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi, identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1980;
Che tale decisione è sostanzialmente riferibile anche all'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il cui contenuto, come pure è stato affermato con la detta sentenza, è sostanzialmente confermativo delle norme antecedenti;
Che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza;
punto 3
Considerato altresì che, con l'ordinanza della corte d'appello di Firenze del 19 ottobre 1979 è stata specificamente sollevata anche questione di legittimità dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 47 della Costituzione, affermandosi che la ivi disposta abrogazione espressa della normativa precedentemente vigente in materia di cessione in proprietà degli alloggi popolari a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato violerebbe la garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione di cui al menzionato precetto costituzionale;
Che analoga censura è stata sollevata con le ordinanze del tribunale di Milano del 10 gennaio e del 14 febbraio 1980;
Che la disposizione abolitiva impugnata non è da considerare in contrasto con l'invocata garanzia costituzionale in quanto questa ultima segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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