Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 giugno 1972, causa 37/71
Epigrafe
Nella causa 37-71,
MICHEL JAMET, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lisanza (Italia), con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Louis de la Fontaine, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto, in via principale, il reinquadramento del ricorrente al grado B 3 con anzianità dal 26 agosto 1965 e, in subordine, la nomina ad un posto di disegnatore-progettista e la promozione al grado B 3 con effetto dal 1o dicembre 1970.
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars (relatore), presidente di Sezione; A. M. Donner e R. Monaco, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Il ricorrente iniziava la sua attività alle dipendenze dell'Euratom nel 1962, come disegnatore, con inquadramento al grado C 2.
Fra il 1963 e 1967, le sue funzioni venivano descritte come segue nelle note di qualifica:
per il periodo 1963-1965: disegnatore, progetti di congegni vari;
per il periodo 1965-1967: disegnatore-progettista principiante; disegni e studi elettromeccanici.
Secondo il verbale 27 aprile 1967 della «commissione progettisti e disegnatori» del Centro di Ispra, il ricorrente posse deva «la preparazione tecnica di un progettista principiante».
2. A norma degli artt. 5, n. 4, e 92 dello statuto,' la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita, per quanto riguarda i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico, nella tabella dell' allegato I, sezione B, dello statuto.
Questa tabella precisa che al posto di «disegnatore» corrisponde la carriera che si sviluppa nei gradi C 4 — C 1, mentre al posto di «disegnatore-progettista» corrisponde la carriera articolata sui gradi B 3 — B 2.
3. Ritenendo di esercitare le mansioni di progettista, corrispondenti alla carriera B 3 — B 2, il 14 dicembre 1967 il ricorrente chiedeva, richiamandosi alle disposizioni statutarie di cui sopra, di essere inquadrato nella categoria B. La domanda veniva respinta il 24 gennaio 1968 dagli uffici della Commissione, per il motivo che il ricorrente non esercitava in realtà mansioni di progettista.
Un altra domanda dell'interessato, in data 6 giugno 1968, rimaneva senza risposta da parte dell'amministrazione.
4. Con decisione 3 febbraio 1971, notificata il 25 febbraio 1971 al ricorrente, questi veniva nominato ad un posto di agente tecnico, con inquadramento al grado B 4, primo scatto (gli agenti tecnici hanno di regola una carriera B 5 — B 3).
5. Contro questa nomina, il ricorrente presentava il 3 marzo 1971 un reclamo redatto nei seguenti termini: «l'atto con cui è stata decisa la mia promozione reca la menzione di “agente tecnico”, il che non corrisponde affatto alle funzioni da me esercitate che sono quelle di disegnatore-progettista. Vi prego quindi di apportare la relativa modifica».
Non avendo ricevuto risposta a detto reclamo, l'interessato ha proposto, il 2 luglio 1971, il presente ricorso.
6. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali il 17 febbraio 1972.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 maggio 1972.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 1. In via principale
paragrafo 1
statuire o, quanto meno, dichiarare che il ricorrente sarà e, quanto meno, va inquadrato al grado B 3, che il posto da lui effettivamente occupato è un posto di disegnatore-progettista, che lo scatto in detto grado va determinato a norma degli articoli 44 e 46 dello statuto del personale, e che l'anzianità di grado decorre dal 26 agosto 1965, con tutte le conseguenze di diritto, in particolare col versa mento degli arretrati a partire dalla data dell'inquadramento in B 3.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 2. In subordine
paragrafo 1
annullare l'atto di nomina e di promozione 3 febbraio 1971, nella parte in cui qualifica di «agente tecnico» il posto cui il ricorrente viene nominato e fissa il grado B 4 come grado cui egli viene promosso;
statuire o, quanto meno, dichiarare, che il posto al quale il ricorrente viene nominato è di disegnatore-progettista e ch'egli è o, quanto meno, va promosso al grado B 3, che. lo scatto in detto grado va determinato a norma dell'articolo 46 dello statuto, e che l'anzianità in detto grado decorre dal 1o dicembre 1970 (nello scatto dal 1o dicembre 1969), con tutte le conseguenze di diritto, in particolare col versamento degli arretrati a partire dal 1o dicembre 1970.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › 3. Comunque
paragrafo 1
annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente il 3 marzo 1971 e protocollato con la data del 18 marzo 1971;
condannare la controparte alle spese.
paragrafo 2
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 3
respingere il ricorso, ovvero dichiararlo irricevibile;
porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › III — Gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
punto 1
Ricevibilità della domanda principale
La convenuta assume che la domanda principale è irricevibile in quanto tardiva. La prima domanda d'inquadramento nella categoria B è stata presentata dal ricorrente il 14 dicembre 1967, e respinta con decisione 24 gennaio 1968 che non è stata impugnata in sede giurisdizionale. Una seconda domanda veniva presentata il 6 giugno 1968, e a questa l'amministrazione opponeva un semplice silenzio-rifiuto, anch'esso non impugnato.
I termini d'impugnazione del provvedimento in base al quale il ricorrente conservava il grado C 2 sono quindi scaduti da tempo.
Il ricorrente oppone che, se le suddette decisioni implicite ed espresse non si possono più impugnare, la decisione 3 febbraio 1971, con cui egli veniva promosso al grado B 4, costituisce un fatto nuovo, che fa decorrere nuovi temini per una domanda di modifica dell'inquadramento.
Questa promozione, intervenuta nonostante che i compiti e le attività del ricorrente fossero rimasti invariati, costituisce invero il riconoscimento ufficiale da parte della convenuta del fatto ch'egli esercitava le funzioni di disegnatore-progettista.
L'obiezione basata sulla circostanza che la nomina di cui è causa è stata fatta al grado B 4, riservato ai disegnatori-progettisti principianti, e non al grado B 3 (che è quello minimo della carriera di disegnatore-progettista), non può essere accolta, poiché lo statuto non prevede la qualifica di disegnatore-progettista principiante, ma unicamente quella di disegnatore-progettista, corrispondente alla carriera B 3 — B 2; inoltre, il ricorrente non è un principiante, dal momento che svolge le mansioni di cui trattasi fin dal 1965.
La convenuta ribatte che la promozione del ricorrente al grado B 4 non implica in alcun modo il riconoscimento del fatto ch'egli esercitasse le funzioni di disegnatore-progettista. Il B 4 non è il grado iniziale della carriera di disegnatore-progettista, bensì un grado della carriera di agente tecnico, al quale il ricorrente è stato promosso in quanto aveva dimostrato attitudini per la carriera di disegnatore-progettista: ciò non implica, tuttavia, che in realtà egli svolgesse tutte le mansioni del disegnatore-progettista.
punto 2
Ricevibilità della domanda formulata in subordine
La convenuta sostiene che, accogliendo questa domanda, la Corte usurperebbe le prerogative dell'autorità che ha il potere di nomina e deciderebbe in merito ad una promozione senza che vengano osservate le formalità previste dallo statuto. In primo luogo, infatti, non si può procedere ad una nomina senza che il relativo posto sia stato dichiarato vacante; inoltre, la cerchia di persone da prendere in esame in vista di una promozione è diversa a seconda che si tratti di un posto di grado B 4 o di grado B 3.
La domanda formulata in subordine è quindi irricevibile.
Secondo il ricorrente, il fatto che la Corte accolga le conclusioni intese a far rettificare la qualifica e il grado corrispondente al posto da lui occupato non costituisce usurpazione dei poteri dell' autorità amministrativa. L'esercizio del potere giurisdizionale, nel contenzioso di legitimità, consiste per l'appunto nell'annullare in tutto o in parte gli atti amministrativi che siano in contrasto con le norme vigenti, o si basino su fatti inesatti o qualificati in modo errato rispetto alle disposizioni legali che ad essi vanno applicate.
La domanda relativa alla modifica dell' inquadramento del ricorrente à perciò ricevibile, in quanto tende soltanto a far qualificare correttamente un fatto — l'attività svolta — ai sensi dello statuto e, inoltre, non già ad ottenere la promozione del ricorrente, ma a fargli riconoscere, nel posto al quale è stato promosso, l'inquadramento previsto dallo statuto. Non si tratta quindi che di applicare le norme vigenti ad una determinata situazione amministrativa.
Ne d'altra parte si può sostenere che la domanda miri ad ottenere la nomina del ricorrente ad un posto non vacante, mentre il suo nome non figurava nell'elenco dei dipendenti da promuovere in B 3. In realtà, un posto di disegnatore-progettista era vacante, ma, con decisione arbitraria, esso è stato attribuito con inquadramento al grado B 4; inoltre, i dipendenti promovibili in B 4 pos sedevano in pratica i requisiti per diventare disegnatori-progettisti ed erano quindi promovibili in B 3. Infine, non aveva senso il confrontare i meriti del ricorrente con quelli di disegnatori-progettisti che avessero il grado B 4, poiché anche questi dovevano non già essere promossi, ma essere reinquadrati in B 3.
La convenuta replica che la domanda formulata in subordine mira in realtà a rimettere alla Corte la decisione in merito ad una promozione. Quella già adottata dalla Commissione riguarda unicamente il grado B 4, e tutte le formalità prescritte per una promozione a tale grado sono state osservate (ad esempio, lo scrutinio per merito comparativo dei candidati). Il ricorrente pretende tuttavia che la Corte gli riconosca il diritto alla promozione al grado B 3, che non è possibile, se non ignorando le norme statutarie e le possibilità di bilancio.
punto 3
Ricevibilità della domanda formulata avverso il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del 3 marzo 1971
Nella controreplica, la convenuta sostiene che questa domanda, intesa a far modificare la decisione di promozione, è anch'essa irricevibile: essa mira infatti a far dichiarare che la promozione al grado B 4 è illegittima, in quanto doveva essere effettuata al grado B 3, e ciò equivarebbe all'ingiunzione, fatta dalla Corte alla convenuta, di promuovere il ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Gli argomenti delle parti › B — Nel merito
punto 1
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che le decisioni impugnate sono state adottate in spregio all'art. 92 e all' allegato I B dello statuto del personale, come pure alla decisione della ex Commissione CEEA del settembre 1963, relativa alla descrizione delle funzioni e alla corrispondenza fra gl'impieghi-tipo e le carriere. Ai sensi di quest'ultimo testo, i disegnatori-progettisti vanno inquadrati nella carriera B 3 — B 2, e la relativa qualifica è quella di «addetto a fare da solo disegni di progetti completi», funzione che implica «un'esperienza di vari anni nell'attività di disegnatore». Un di segnatore-progettista, anche se principiante, non può assolutamente essere inquadrato al grado B 4, che è riservato agli agenti tecnici, cioè al personale di laboratorio.
Il ricorrente assume che il posto al quale egli è stato nominato con la decisione 3 febbraio 1971 è un posto di disegnatore-progettista: egli è infatti addetto ad eseguire da solo disegni di progetti completi, attività nella quale egli ha fatto una lunga pratica, non solo come disegnatore, ma per l'appunto come disegnatore-progettista.
Di conseguenza, egli non poteva essere inquadrato al grado B 4, che corrisponde alla qualifica di agente tecnico, cioè di un dipendente che fa parte del personale di laboratorio, ma doveva invece essere inquadrato in B 3.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione adottata viola il principio della rigorosa corrispondenza fra il grado e le funzioni, principiò formalmente sancito dagli artt. 5 e 92 dello statuto del personale.
Nella fattispecie, il ricorrente svolge effettivamente, e da tempo, compiti di disegnatore-progettista, per i quali possiede le necessarie capacità. L'atto di nomina del 3 febbraio 1971 conferma ch'egli esercita le funzioni corrispondenti al posto di disegnatore-progettista di grado B 3, anche se la convenuta gli ha attribuito la qualifica di «agente tecnico» per poterlo inquadrare al grado B 4.
Infine, il ricorrente assume che gli atti impugnati violano la decisione generale della Commissione 10 marzo 1971, secondo cui «la decisione di nomina ad un impiego in una carriera di categoria superiore comporta l'inquadramento dell'interessato nel grado di base di detta carriera». Poiché il B 3 è grado minimo della carriera di disegnatore-progettista, il ricorrente doveva essere inquadrato al grado suddetto.
In base a quanto precede il ricorrente conclude ch'egli doveva essere inquadrato al grado B 3, e non al grado B 4, ovvero, in via subordinata, che l'atto di nomina e di promozione 3 febbraio 1971 va annullato nella parte in cui qualifica di «agente tecnico» il posto cui il ricorrente viene nominato e fissa il grado B 4, e non il B 3, come grado cui egli viene promosso.
punto 2
La convenuta oppone che il ricorrente non ha provato che le mansioni da lui svolte siano quelle di disegnatore-progettista; in particolare, la sua lunga pratica di disegnatore e la circostanza che egli abbia già eseguito dei progetti non costituiscono una prova sufficiente del fatto ch'egli eserciti in pieno tutte le funzioni di disegnatore-progettista quali sono descritte nella tabella degli impieghi tipo.
Essa aggiunge che la decisione di nominare il ricorrente al grado B 4 s'inserisce in una politica che mira a facilitare il passaggio alla categoria B dei disegnatori inquadrati in C, mediante promozione a un posto di agente tecnico, con inquadramento al grado B 4, di coloro che abbiano dimostrato attitudine per la carriera di disegnatore-progettista. Questi dipendenti non esercitano, in realtà, funzioni di agente tecnico, ma ciò non reca loro alcun pregiudizio: senza detta promozione, essi rimarrebbero infatti inquadrati nella categoria C, in quanto non posseggono tutti i requisiti per essere nominati ad un posto di disegnatore-progettista.
punto 3
Il ricorrente replica che la prassi cui si riferisce la convenuta è illegittima. La Commissione non può pretendere, infatti, di fare una distinzione fra disegnatori-progettisti e disegnatori-progettisti principianti, per inquadrare questi ultimi al grado B 4, corrispondente ad un posto di cui il ricorrente non esercita le funzioni. Se un disegnatore-progettista è all'inizio della sua attività, egli va inquadrato al grado di base della carriera; altrimenti; tutti i principianti di tutte le carriere dovrebbero essere inquadrati ad un livello inferiore di un grado rispetto al grado minimo della relativa carriera.
Ad abundantiam, il ricorrente aggiunge ch'egli non era più un principiante, poiché la qualifica di disegnatore-progettista gli era stata riconosciuta fin dal 1965.
La stessa convenuta ha ammesso, d'altra parte, che il ricorrente esercitava un' attività di disegnatore-progettista, avendo dichiarato nel controricorso che il grado B 4 viene attribuito ai dipendenti «che hanno attitudine alla carriera di disegnatore-progettista», i quali «pur eseguendo taluni progetti, continuano a svolgere le loro mansioni di disegnatori».
punto 4
La convenuta replica che il ricorrente non è riuscito a fornire una prova sufficiente del fatto che, sia dal 1965, sia dalla data della sua promozione in B 4, egli eserciti in tutto e per tutto le funzioni di disegnatore-progettista.
Se in varie note di qualifica si parla di «disegnatore-progettista principiante», ciò è dovuto al fatto che occasionalmente il ricorrente è stato incaricato di eseguire progetti semplici, il che non implica tuttavia che le mansioni da lui svolte coincidessero esattamente con quelle di un disegnatore-progettista di grado B 3. Questo esegue non solo occasionalmente, come tutti i disegnatori, bensì sistematicamente progetti più complessi e di più vasta portata. Il fatto che il ricorrente eseguisse, già da un certo tempo, taluni progetti non prova perciò ch'egli avesse esercitato in pieno nuove funzioni di disegnatore-progettista.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
paragrafo 2
2/4 il ricorrente, disegnatore di grado C 1 presso il Centro comune per le ricerche d'Ispra, dopo aver più volte chiesto inutilmente — negli anni 1967 e 1968 — che il suo posto fosse trasformato in un posto di disegnatore progettista (carriera B 3 — B 2), con decisione 3 febbraio 1971 veniva nominato agente tecnico e inquadrato al grado B 4, 1o scatto. Con ricorso gerarchico del 3 marzo 1971, egli chiedeva che la decisione fosse modificata nel senso di sostituire alla qualifica di agente tecnico quella di disegnatore-progettista. Non avendo ricevuto alcuna risposta, egli ha proposto il presente ricorso.
paragrafo 3
5/6 Il ricorso è diretto, in via principale, a far statuire che il ricorrente va inquadrato al grado B 3 con effetto dal 26 agosto 1965. Questa prima domanda è irricevibile, avendo essa già costituito oggetto di silenzi-rifiuti che non sono stati impugnati entro il termine stabilito dall'art. 91 dello statuto.
paragrafo 4
7/8 Il ricorrente obbietta che la decisione 3 febbraio 1971 implica il riconoscimento della fondatezza delle sue precedenti domande e costituisce quindi un fatto nuovo atto a far nuovamente decorrere il termine per impugnare le decisioni negative opposte alle domande stesse. Senza che sia necessario accertare in quali casi il fatto nuovo sia atto a rimettere in termini l'interessato, è sufficiente constatare che, ben lungi dall'avere la portata attribuitale dal ricorrente, detta decisione dispone espressamente ch'essa avrà effetto solo dal 1o gennaio 1971.
paragrafo 5
9/10 Il ricorso è diretto in secondo luogo all'annullamento dell'atto di nomina e di promozione 3 febbraio 1971, «nella parte in cui esso qualifica di agente tecnico il posto al quale viene nominato il ricorrente e dichiara il grado B 4 come quello al quale il ricorrente viene promosso». Questa domanda è del pari, irricevibile.
paragrafo 6
11/12 La parte della decisione impugnata di cui viene chiesto l'annullamento è infatti inseparabile dalla decisione nel suo complesso, di guisa che, se la domanda venisse accolta, la decisione stessa rimarrebbe svuotata di contenuto. D'altro canto, annullando interamente l'atto impugnato, la Corte statuirebbe ultra petita in un caso in cui non è in gioco l'ordine pubblico.
paragrafo 7
13/14 Il ricorso è viceversa ricevibile in quanto tende all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro la nomina e promozione in data 3 marzo 1971. Il ricorso gerarchico costituisce infatti una domanda di reinquadramento di un posto ed è come tale ricevibile.
punto 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto in via principale a far statuire, o quanto meno dichiarare, che il ricorrente va inquadrato al grado B 3 con effetto dal 26 agosto 1965; in subordine, all'annullamento parziale della decisione 3 febbraio 1971 e, in via ancor più subordinata, all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente contro la stessa decisione.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 1
15/16 Per diversi anni — prima della decisione 3 febbraio 1971 — il ricorrente aveva avuto la qualifica di disegnatore cui corrisponde, secondo l'allegato I, sezione B, dello statuto, la carriera C 4 — C 1 del personale d'ufficio dei ruoli scientifico e tecnico del Centro comune per le ricerche nucleari. Durante tale periodo egli aveva costituito oggetto di varie note caratteristiche, le ultime delle quali — relative al periodo 1o luglio 1965 — 30 giugno 1967 — indicavano come principali mansioni: «disegnatore-progettista principiante, disegni-studi elettromeccanici».
paragrafo 2
17/18 Secondo l'allegato sopra menzionato, alle mansioni di disegnatore corrisponde una carriera che va dal grado C 4 al grado C 1, e a quelle di disegnatore progettista la carriera B 3 — B 2. Queste due carriere sono destinate al personale d'ufficio e degli uffici studi del Centro comune per le ricerche.
paragrafo 4
20/22 Tenuto conto dell'esperienza acquistata dal ricorrente, esperienza attestata, fra l'altro, dalle note caratteristiche, la convenuta lo promuoveva, facendolo passare di categoria, al grado B 4, in un posto qualificato, nell'avviso di posto vacante COM/P/2/70, di agente tecnico. La Commissione non contesta tuttavia che questa qualifica non corrisponde alle mansioni svolte dal ricorrente. Secondo la descrizione delle funzioni, l'agente tecnico di grado B 4 è incaricato di effettuare degli esperimenti o delle prove in vari settori, di riunire e classificare i risultati e fa come tale parte del personale di laboratorio.
paragrafo 6
24/25 Il ricorrente non ha contestato di non svolgere tutte le mansioni del disegnatore progettista: al contrario, egli ha sostenuto che questa circostanza era irrilevante giacché l'autorità che ha il potere di nomina, se non lo lasciava nel posto di disegnatore (grado C 1), doveva inevitabilmente nominarlo disegnatore-progettista.
paragrafo 7
26/27 Benché sia pacifico che il ricorrente è idoneo alle mansioni di disegnatore-progettista, non è stato tuttavia provato ch'egli svolga effettivamente e regolarmente tutti i compiti propri di questa qualifica. Indubbiamente, è lecito nutrire forti dubbi circa la legittimità della decisione impugnata, la quale ha attribuito a un dipendente un posto di grado B 4 di cui era noto ch'egli non svolgeva le mansioni; questa circostanza non implica tuttavia che il ricorrente svolgesse mansioni corrispondenti al posto e al grado al quale chiede di essere reinquadrato.
punto 19
La carriera di disegnatore-progettista comprende due gradi ai quali, secondo la descrizione delle funzioni, corrispondono le seguenti mansioni :
«Funzionario di concetto:
Disegnatore progettista incaricato di eseguire da solo i disegni di importanti progetti sulla base delle caratteristiche fissate in un capitolato d'appalto e di eseguire, in particolare, i calcoli relativi a questi progetti. Impartisce le direttive ai disegnatori incaricati di disegnare i particolari di detti progetti.
Disegnatore progettista incaricato di eseguire da solo il disegno di un progetto completo.
Questa funzione implica un'esperienza pluriennale come disegnatore.»
punto 23
Secondo le dichiarazioni della convenuta, le mansioni realmente svolte sotto la qualifica erronea di agente tecnico sono quelle di un disegnatore che si è dimostrato idoneo per le mansioni di disegnatore-progettista e che, oltre ad essere incaricato dei compiti abituali del disegnatore, esegue saltuariamente dei progetti completi ma facili, senza tuttavia svolgere tutte le mansioni che distinguono la qualifica di disegnatore-progettista da quella di disegnatore.
punto 28
Il ricorso va quindi respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
29/31 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipen denti delle Comunità, le spese sostenute dalle istitutzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
visto lo statuto del personale, in ispecie gli artt. 5 e 91, e l'allegato I, sezione B,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69 e 70,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.
Firme
Mertens de Wilmars
Donner
Monaco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1972.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars