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Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 06/08/1979 (Rv. 401056 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO - NORME ATTINENTI ALLA FATTISPECIE IMPOSITIVA E NORME RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE MODALITA DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - SUCCESSIONE NEL TEMPO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401056-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO - NORME ATTINENTI ALLA FATTISPECIE IMPOSITIVA E NORME RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE MODALITA DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO - SUCCESSIONE NEL TEMPO - DISCIPLINA RISPETTIVA.*

In caso di norme tributarie succedentisi nel tempo, occorre distinguere le norme tributarie attinenti alla fattispecie impositiva, la quale deve essere regolata, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni, dalla legge vigente nel tempo in cui essa sorge, da quelle relative esclusivamente alle modalita di riscossione del tributo, attinenti al procedimento tributario, e che, essendo di pronta applicazione, debbono necessariamente regolare, all'atto della loro entrata in vigore, rapporti sostanziali sorti sotto la disciplina precedente.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/09/1931 num. 1608, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 288 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)