diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 666 del 12/03/1974 (Rv. 368490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - DECORSO DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - DECORSO DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

La notifica dell'atto di impugnazione a piu parti, domiciliate presso un unico procuratore, mediante consegna di una sola copia e da ritenere giuridicamente inesistente e non puo, pertanto, dare luogo a successive attivita integrative ex art 331 cod proc civ, non consentendo l' individuazione della parte, cui la copia, in concreto consegnata al domiciliatario, puo considerarsi diretta. Vertendosi in tema di inesistenza della notifica, alla Costituzione di tutte le parti, alle quali l'impugnazione doveva essere diretta, puo conseguire soltanto un effetto ex nunc in ordine all'instaurazione del rapporto processuale, di guisa che, se la Costituzione avviene quando gia e decorso il termine di impugnazione, essendosi gia formato il giudicato (artt 324 e 325 cod proc civ), il gravame e inammissibile. Tali principi sono applicabili anche per l'istanza di regolamento di Competenza, che ha natura di mezzo di impugnazione. (V 2627'72, mass n 360177; 2282'71, mass n 353131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)