Sez. 5, Sentenza n. 11468 del 18/05/2009 (Rv. 608457 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Contributo diretto lavorativo (c.d. "minimum tax") - Impugnazione proposta da un singolo socio avverso la cartella di pagamento - Litisconsorzio necessario nei confronti della società e degli altri soci - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE
In materia di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione provveda all'adeguamento del reddito di una società di persone sulla base del contributo diretto lavorativo (c.d. "minimum tax"), a norma dell'art. 11-bis, comma 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, elevando proporzionalmente anche il reddito di partecipazione dei soci, ed uno di essi impugni la cartella di pagamento, il giudice tributario deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 546 del 1992: infatti, la possibilità, concessa all'Amministrazione, di servirsi di criteri generali per la quantificazione dei redditi e di passare subito alla riscossione delle imposte su di essi dovute, omettendo la fase del previo accertamento, non fa venire meno, nelle società di persone, l'unitarietà del procedimento, atteso che il reddito ragguagliato è quello della società, mentre quello dei soci viene elevato in conseguenza e per effetto dell'aumento del primo, per cui essi debbono essere messi nella condizione di poter partecipare al giudizio indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ricevuto una cartella o un altro atto impositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 11 bis, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)