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Sez. 6 - L, Sentenza n. 17603 del 04/08/2014 (Rv. 631895 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Coessenzialità dell'attività teorica e pratica - Limitata discrezionalità del datore di lavoro nella attuazione del programma di formazione - Periodo di prova - Rilevanza per giudicare delle attitudini del lavoratore - Condizioni - Espletamento delle fasi teorica e pratica - Necessità.
Stato
decisa il 2014-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631895-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. E consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi fondamentali al raggiungimento dello scopo di un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)