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Sez. 1, Sentenza n. 530 del 18/01/2002 (Rv. 551659 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione del reato per ragione diversa dalla prescrizione - Termine prescrizionale civilistico - Applicabilità - Momento di decorrenza - Identificazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551659-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto causativo del credito costituisce anche reato, il regime giuridico secondo cui si applica il termine prescrizionale più lungo: quello della prescrizione penale se è di durata maggiore, per evitare di estinguere un reato entro un termine e le conseguenze civilistiche entro un altro. Quando, tuttavia, il reato si estingue per una ragione diversa dalla prescrizione, viene meno la predetta ragione e si applica il termine civilistico, omogeneo alla natura della controversia, ma il suo "dies a quo", in considerazione della natura ontologica del fatto causativo (che resta, ad onta della estinzione, quella di reato), è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che lo ha accertato o ha pronunciato i suoi effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)