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Sez. 4, Sentenza n. 32128 del 06/05/2011 Ud. (dep. 17/08/2011) Rv. 251456 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Nei reati colposi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251456-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

La responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina o alla regolarità di impianti, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, ed il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro (sempre possibili) carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente espressi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)