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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 115 del 1977

Decisione
decisa il 1977-05-24, depositata il 1977-06-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:115
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8912

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Sicurezza pubblica
  • Criminalità
  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1
  • Sottrazione alla competenza della corte di assise ed attribuzione al tribunale di determinati reati anche in pendenza del giudizio
  • Non è violato l'art. 25, primo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale anche i delitti di rapina aggravata commessi prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali è stato già disposto il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., in quanto la stessa questione è già stata dichiarata infondata con sent. n. 72 del 1976, e non sono stati addotti nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 14 ottobre 1974, n. 497

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme sulla criminalità), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1975 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 24 settembre 1975 del tribunale di Udine, è stata promossa, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto attributiva della competenza per il delitto di rapina aggravata al tribunale anche per fatti commessi prima della entrata in vigore della legge suddetta e già rinviati al giudizio della Corte d'assise.
punto 2
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 72 del 1976 e che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 72 del 1976. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze