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Sez. 1, Sentenza n. 32787 del 24/06/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 261429 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ | Delitti contro la libertà individuale - Atti persecutori - Procedibilità a querela - Connessione con reato procedibile d'ufficio - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261429-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ

Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ultimo comma dell'art. 612 bis cod. pen., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc.pen. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. (Fattispecie in cui la Corte, ai fini della procedibilità, ha ritenuto il delitto di atti persecutori connesso al reato di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 avendo l'imputato violato l'obbligo di rispettare le leggi per aver minacciato e ingiuriato il coniuge separato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)