Sez. 5, Sentenza n. 9370 del 05/05/1977 Ud. (dep. 15/07/1977) Rv. 136469 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante prevista nell'ultimo comma dell'art 219 legge fallimentare (danno patrimoniale di speciale tenuita) la valutazione del danno non va compiuta con riferimento all'entita del passivo fallimentare, bensi commisurando il danno stesso alla differenza tra la percentuale che i creditori ammessi hanno realizzato o possono realizzare e quella che avrebbero ottenuto, qualora non fossero stati commessi fatti di bancarotta. (Conf mass n 132721).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)