Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19472 del 09/11/2012 (Rv. 624409 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Cumulo di domande - Rigetto di alcune e declaratoria di incompetenza rispetto alle altre - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice, investito da più di domande cumulate nei confronti di altrettanti convenuti, dichiari l'infondatezza nel merito di una di esse e, di conseguenza, (a causa del venir meno del criterio di collegamento assicurato dalla presenza in giudizio della parte mandata assolta dalla pretesa attorea) dichiari la propria incompetenza per territorio nei confronti degli altri convenuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)