Sez. 1, Sentenza n. 35432 del 21/09/2006 Cc. (dep. 23/10/2006) Rv. 234899 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità dichiarata dalla settima sezione penale in presenza di notifica intempestiva dell'avviso di udienza - Provvedimenti conseguenti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di errore di fatto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, la decisione di inammissibilità del ricorso assunta dalla sezione della Corte di cassazione prevista dall'art. 169 disp. att. cod. proc. pen., in assenza delle prescritte garanzie difensive, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di udienza senza il rispetto del termine dilatorio di trenta giorni, va revocata con restituzione alla sezione medesima del ricorso per la trattazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)