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Sez. 5, Sentenza n. 16921 del 31/07/2007 (Rv. 599814 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Ricorso in appello - Forma e contenuto - Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a discordanza del numero della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599814-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In sede di giudizio tributario, la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello. Infatti non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell'appellante - quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza - determina l'improcedibilità dell'appello. (Nella specie la discordanza riguardava l'esatto numero della sentenza impugnata che risultava regolarmente depositata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)