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Sez. 3, Sentenza n. 4641 del 15/12/1976 (Rv. 383387 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383387-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*

Le ordinanze, comunque motivate, emesse nel corso del processo, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate, per cui l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza di merito non puo dar luogo a contraddittorieta di motivazione. (Conf 815/72, mass n 356992).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)